In relazione ai numerosi quesiti pervenuti in merito alla convenzione di cui potranno avvalersi le cooperative edilizie o singoli soci, in regola con il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo del suolo per ottenere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree sulle quali sono stati realizzati gli alloggi, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Allo scopo di ottenere detta trasformazione e l’eliminazione dei vincoli connessi alle originarie convenzioni, come quelli riguardanti il prezzo e le modalità di vendita dell’alloggio, potranno stipulare la convenzione le cooperative o ai singoli soci per i quali è decorso il termine di trenta anni dalla stipula della convenzione originaria. Le cooperative o i singoli soci per i quali il termine trentennale dalla stipula della originaria convenzione non è ancora spirato potranno comunque stipulare la convenzione, ma solo per conseguire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; ma, per l’eliminazione dei vincoli, dovranno attendere lo spirare del termine trentennale (dalla stipula della originaria convenzione). La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avverrà previo pagamento di un corrispettivo appositamente calcolato e consentirà l’eliminazione dei vincoli connessi alle originarie convenzioni.
Una volta pervenute le richieste da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all’istruttoria della domanda e alla stipulazione della convenzione.




